giovedì 23 giugno 2011

Va in ferie in Madagascar, si ammala e non rientra a lavorare: legittimo il licenziamento

In base ai principi di correttezza e buona fede il lavoratore subordinato deve tenere una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di lavoro alla effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, per cui la mancata prestazione dovuta allo stato di malattia del dipendente trova tutela nei limiti delle disposizioni contrattuali se non è imputabile alla condotta volontaria del lavoratore stesso. Vale a dire che il licenziamento del datore di lavoro è del tutto legittimo qualora il dipendente si assenti per malattia per periodi prolungati, se la malattia stessa sia stata causata da un suo comportamento imprudente.

Il caso

Nel caso di specie un lavoratore ha utilizzato le ferie autorizzate, non per accudire la madre ammalata, come dichiarato, ma per andare in Madagascar, esponendosi peraltro al rischio prevedibile di contrarre malattia, così come già avvenuto in precedenti ricadute corrispondenti ad altri viaggi in Madagascar. A seguito delle assenze prolungate l’istituto datoriale gli intima il licenziamento. Il dipendente si rivolge invano al Giudice del lavoro per chiedere l’illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro. Ma né il Tribunale né la Corte d’Appello accolgono la domanda.
La Corte di Cassazione non è da meno e, allineandosi alle pronunce dei giudici di merito, con sentenza n. 1699/11, dichiara assolutamente legittimo il licenziamento del lavoratore appellandosi ai principi generali di correttezza e buona fede che legano le parti nel vincolo contrattuale.
Nel contratto di lavoro, quale contratto a prestazioni corrispettive, la mancata prestazione dell'attività lavorativa determina un difetto funzionale della causa atto a giustificare il recesso dal rapporto nei confronti del soggetto inadempiente. Alla stregua dei doveri di buona fede e correttezza, il dipendente deve, infatti, astenersi da comportamenti che possano ledere l'interesse del datore di lavoro alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa.

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