"Una bella stangata". Così Gino Bucchino, eletto
per gli italiani all’estero nella fila del Pd, interviene oggi a commentare
quella che chiama una "maledetta primavera anche per gli italiani
all’estero".
"La stangata – afferma il deputato - riguarderà a marzo
tutti coloro i quali pagano l’Irpef in Italia anche se residenti all’estero e
successivamente, a giugno, coloro i quali devono pagare la nuova ICI (detta
IMU). Come è noto chi è tenuto a pagare l’Irpef in Italia, e quindi anche se
non residente ha un domicilio fiscale nel territorio italiano, deve pagare le
addizionali regionali e comunali".
"Le addizionali Irpef – prosegue Bucchino - sono
imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i
contribuenti (residenti e non), per i quali, nell’anno di riferimento, risulta
dovuta l’Irpef. Se il contribuente non deve pagare l’Irpef, anche se per
effetto di detrazioni spettanti o crediti d’imposta per redditi prodotti
all’estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare
alcuna addizionale. La base imponibile per il calcolo delle addizionali è
costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, e, attenzione, su
queste imposte non si applicano detrazioni o deduzioni fiscali dunque
l’aliquota si calcola sull’imponibile lordo".
"Per calcolare gli importi da versare – specifica il
deputato Pd - occorre applicare al reddito imponibile l’aliquota fissata dalla
Regione e dal Comune di residenza o, nel caso dei residenti all’estero, di
domicilio fiscale. Nelle buste paga e nelle pensioni di marzo sarà calcolato il
conguaglio dell’aumento delle addizionali regionali Irpef 2001".
"L’aliquota base dell’addizionale regionale, - aggiunge
- a partire dall’anno d’imposta 2011, è stata elevata dallo 0,9 all’1,23%, (la
nuova aliquota deve essere applicata anche dalle Regioni a statuto speciale e
dalle province autonome di Trento e Bolzano). Le Regioni a statuto ordinario
possono incrementarla al massimo dello 0,5%. Nelle Regioni che presentano in
bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l’applicazione dell’aliquota
massima del 2,03%. L’aliquota dell’addizionale comunale può essere stabilita
dai Comuni fino allo 0,8%. Ogni Comune può comunque prevedere, per i
contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali, una soglia di
esenzione".
"Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e
assimilati, e di pensioni, - spiega Bucchino - le addizionali regionale e
comunale all’Irpef vengono determinate dai sostituti d’imposta (datore di
lavoro o ente pensionistico) all’atto dell’effettuazione delle operazioni di
conguaglio relative a tali redditi. Ovviamente – sintetizza - tutti i
pensionati residenti all’estero i quali hanno richiesto la detassazione alla
fonte della propria pensione in virtù di una convenzione contro le doppie
imposizioni fiscali, o che hanno redditi da pensione italiana al di sotto della
cosiddetta "no-tax area", e cioè per i pensionati con età inferiore
ai 75 anni fino a 7.500 euro e per quelli con età superiore fino a 7.750 euro,
non saranno tenuti a pagare addizionali".
"Inoltre – aggiunge ancora - con il decreto legge n.
201/2011 è stata anticipata al 2012 l’introduzione dell’Imposta municipale
propria (IMU), in origine prevista a partire dal 2014. L’adozione dell’imposta
dal 2012 viene considerata sperimentale fino al 2014, per poi passare a regime
dal 2015".
L’Imposta municipale "propria è dovuta, anche dagli
italiani residenti all’estero, su tutti gli immobili posseduti a titolo di
proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie), compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze. Va
sottolineato che la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile
moltiplicato per la rendita catastale è stata ulteriormente rivalutata in base
alle nuove norme".
"L’aliquota ordinaria dell’Imposta municipale propria
(IMU) – quella che dovranno pagare gli italiani residenti all’estero - è dello
0,76%, ma – tiene a precisare il deputato Pd - i Comuni, con apposita delibera
del Consiglio comunale, possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a
0,3 punti percentuali, così come possono ridurre fino allo 0,4% l’aliquota per
gli immobili locati. L’aliquota che si applica per la casa di abitazione
principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4%, percentuale che i
Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti
percentuali. Ricordo che purtroppo le nostre battaglie affinché la casa
posseduta in Italia dai nostri emigrati sia equiparata all’abitazione
principale non hanno finora ottenuto risultati. Avevamo auspicato una maggiore
sensibilità di questo Governo nei confronti dei nostri connazionali anche
perché i possessori della casa di abitazione principale oltre che a pagare
un’aliquota più bassa (0,4% invece dello 0,76%) possono detrarre dall’imposta
dovuta per questi immobili, fino a concorrenza dell’ammontare dovuto, l’importo
annuo di 200 euro".
"Non è facile quantificare quanto queste misure
costeranno ai contribuenti, - conclude Bucchino - però è stato calcolato che
per una seconda casa con una rendita catastale minima di 250 euro il valore
minimo di imposta sarà di 384 euro, il massimo di 424 euro; con una rendita catastale
di 650 euro, il minimo di imposta sarà di 998 euro, il massimo di 1.102 euro.
Una bella stangata"
Fonte: aise
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