"Secondo il Dipartimento delle Finanze la legge n. 16 del 1993 che
stabiliva ai fini dell’ICI per gli italiani residenti all’estero sia
l’equiparazione ad abitazione principale dell’immobile posseduto in Italia sia
diverse modalità di pagamento, deve ritenersi superata dalla nuova normativa
sull’IMU (ex ICI) che si applica a partire dal 1° gennaio 2012.
Ciò significa che per i cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato non può più considerarsi adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia". È
quanto spiega oggi Gino Bucchino, deputato Pd eletto in Nord America, che ha
interpellato il Dipartimento delle Finanze per avere maggiori chiarimenti
perché "gli stessi cittadini non residenti non potranno più effettuare il
versamento d’imposta comunale sugli immobili in un’unica soluzione entro la
scadenza del mese di dicembre ma dovranno invece adottare le modalità previste
per i residenti pagando la prima rata entro il 18 giugno 2012 e la seconda
entro il 17 dicembre 2012".
"L’imposta può essere versata in Italia con le modalità stabilite
nel decreto interministeriale 12 maggio 1993 e precisamente tramite: a)
versamento diretto allo sportello del concessionario della riscossione nella
cui circoscrizione è compreso il comune sul cui territorio è situato
l’immobile; b) versamento sull’apposito modello di c/c postale intestato al
concessionario; c) versamento allo sportello di un’azienda di credito
convenzionata con il concessionario".
"Se invece il pagamento viene effettuato all’estero le modalità
sono le seguenti: a) vaglia internazionale ordinario; b) vaglia internazionale
di versamento in conto corrente; c) bonifico bancario. Si ricorda inoltre che
per i residenti all’estero l’IMU è dovuta ad aliquota ordinaria, a meno che i
Comuni prevedano specifiche agevolazioni. Sulle modalità di pagamento regna
tuttavia ancora incertezza, anche se proprio ieri la soluzione al caos IMU
denunciato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) è arrivata in un emendamento
al decreto per le Semplificazioni tributarie in aula al Senato in questi
giorni".
"Per l’anno 2012 – recita il testo dell’emendamento – il pagamento
della prima rata dell’imposta municipale è effettuato, senza applicazioni di
sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le
aliquote base e le detrazioni previste. L’emendamento prevede inoltre che il
Governo dovrà, con apposito decreto, entro il 10 dicembre 2012 provvedere sulla
base del gettito della prima rata IMU alla modifica – se necessario – delle
aliquote e della detrazione stabilite per assicurare l’ammontare del gettito
previsto per l’anno 2012. In parole povere esiste il rischio concreto di
ulteriori penalizzazioni a fine anno in occasione del pagamento della seconda
rata. Per quanto riguarda le case in Italia dei nostri emigrati, la nuova norma
ha stabilito l’aliquota ordinaria di base al 7,6 per mille. Va sottolineato che
i comuni tuttavia in base alle esigenze di bilancio, possono aumentare o
diminuire del 3 per mille l’aliquota ordinaria (che può oscillare quindi dal
4,6 al 10,6 per mille) e del 2 per mille l’aliquota per l’abitazione
principale".
"Ad oggi sono pochi i comuni che hanno deliberato in merito (si
avvicinano le elezioni amministrative!!!) e il termine per l’approvazione del
bilancio è stato posticipato al 30 giugno 2012 proprio per permettere ai comuni
di verificare meglio la propria situazione economica. Si ricorda infine che per
tutti i fabbricati e i terreni agricoli l’IMU si applica sulla rendita
catastale, rivalutata in base ai moltiplicatori stabiliti dalla legge".
Bucchino consiglia quindi ai connazionali all’estero di "accertare la
rendita catastale dell’immobile posseduto in Italia, di verificare i nuovi
moltiplicatori e di rivolgersi agli enti preposti all’assistenza per
predisporre i pagamenti se non esentati dai comuni". (aise)
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