mercoledì 3 agosto 2011

Adozioni in Italia per le coppie residenti all’estero

Attivare la procedura finalizzata a consentire che i minori dichiarati adottabili dai tribunali italiani e non adottati in Italia siano adottati da parte di coppie residenti all'estero: è quanto chiede il deputato Fli Aldo Di Biagio in una interrogazione al Presidente del Consiglio Berlusconi e ai Ministri della giustizia e degli esteri, Palma e Frattini.
"La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York 1989) – ricorda Di Biagio nella lunga premessa – nel preambolo afferma chiaramente la centralità della famiglia unico ambiente in grado di garantire al minore uno sviluppo psico-fisico equilibrato; gli istituti di protezione dell'infanzia sono regolati in Italia dalla legge n. 183 del 1984 e successive modifiche: affidamento, adozione nazionale e adozione internazionale si collocano in una posizione fra loro gerarchica che vede il primo come soluzione temporanea volta al rientro nella famiglia d'origine e, nell'adozione, una soluzione alternativa ma stabile, rispondendo tale stabilità al superiore interesse del minore; l'adozione internazionale, in particolare, è stata regolamentata dalla legge n. 476 del 1998 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja, il 29 maggio 1993"; tra i principi che reggono questa Convenzione, vi è quello cosiddetto di sussidiarietà, secondo cui l'adozione internazionale deve essere di regola applicata solo laddove non esista nessun'altra possibilità per il minore senza famiglia di essere accolto nel proprio Paese".
"Con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1993 – rileva il deputato – l'impegno degli Stati, d'altra parte, è sia quello di "adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine" sia quello di considerare che "l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine" (Preambolo); i Paesi che hanno ratificato le citate convenzioni sarebbero dunque tenuti ad agire, da un lato, per la prevenzione dell'abbandono minorile e, dall'altro, per il suo superamento, mettendo in piedi dei sistemi che, nel caso in cui il rientro nella famiglia d'origine non sia realizzabile oppure sia contrario all'interesse del minore, consentano l'accoglienza dei minori in un ambiente familiare definitivo; per questa accoglienza alternativa, in assenza di famiglie adottive nel Paese di origine, deve essere attivata la procedura di adozione all'estero: come spiegato nelle linee guida sull'applicazione della Convenzione del 1993 pubblicate dalla Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nel 2008, infatti, "le soluzioni nazionali come il mantenimento permanente del minore in un istituto o in numerose famiglie affidatarie temporanee non possono, nella maggioranza dei casi, essere considerate come delle soluzioni preferibili all'adozione internazionale. In questo contesto, l'istituzionalizzazione è considerata come l'ultima delle soluzioni (confronta guida citata cap. 2, paragrafo 2.1.1 "Sussidiarietà", comma 53)"; il principio di sussidiarietà, dunque, unitamente al principio del superiore interesse del minore di cui all'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, comporta l'obbligo degli Stati di compiere ogni sforzo affinché i minori dichiarati adottabili vengano accolti in una famiglia; pertanto, - osserva Di Biagio – un Paese membro della Convenzione e rispettoso dei diritti dell'infanzia dovrebbe consentire l'adozione dei minori presenti sul proprio territorio da parte di chi è residente all'estero, quando risulta accertato che ogni altra strada per trovare una famiglia in Italia è stata percorsa senza successo".
"In Italia, - riporta il deputato – stando alla relazione, trasmessa alla Camera dei deputati il 1° settembre 2010, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della giustizia, sullo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, che concerne modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di affidamento e adozione, sono oltre 32 mila i minori che vivono in Italia fuori dalla propria famiglia d'origine, e tra questi circa 16 mila vivono in comunità anche per tempi prolungati; infatti, stando al rapporto citato - che prende spunto dai dati diffusi dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con riferimento al 31 dicembre 2007 - circa il 57 per cento dei minori accolti nelle diverse strutture affidatarie vi soggiorna per un periodo superiore a due anni e addirittura il 37 per cento vi "sosta" per più di quattro anni, con la conseguenza che l'affido, da misura temporanea, viene di fatto applicato in molti casi in Italia in via definitiva; pur mancando allo stato la banca dati per i minori adottabili, secondo una ricognizione sommaria effettuata dal Ministero della giustizia, dipartimento per la giustizia minorile, e riportata su un documento del 17 marzo 2008, erano almeno 191 i minori dichiarati adottabili da almeno sei mesi per cui nessuna famiglia adottiva è stata trovata in Italia; questo dato è stato successivamente confermato dallo stesso capo dipartimento della giustizia minorile nel corso di una audizione presso la Commissione bicamerale infanzia in data 4 maggio 2010; i minori che non riescono a trovare una famiglia adottiva in Italia nella maggioranza dei casi appartengono alla categoria dei cosiddetti bisogni speciali, trattandosi di gruppi di fratelli, di adolescenti o di minori con disabilità o problemi di salute".
"Per tale "categoria" di minori – cita Di Biagio – la Conferenza permanente di diritto internazionale privato de L'Aja, che ha pubblicato le citate linee guida del 2008 sull'applicazione della Convenzione de L'Aja del 1993 in materia di adozione internazionale, ha invitato gli Stati membri ad aumentare gli sforzi tesi a garantire il diritto di vivere in una famiglia e a "promuovere il collocamento nazionale e internazionale"; in Italia non è mai stata attivata la procedura di cui al Capo II della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998, articolo 40 e seguenti "Dell'espatrio di minori a scopo di adozione"; secondo tale disciplina nel caso di adozione di un minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini italiani o stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione è previsto l'intervento dell'autorità centrale straniera e degli enti autorizzati, mentre nel caso di adozione verso Paesi che non hanno ratificato, le medesime funzioni sono attribuite ai consolati ed eventualmente svolte da enti da questi delegati; nel caso di richiedenti stranieri (e potrebbe trattarsi anche di una coppia plurinazionale: uno dei coniugi italiano e l'altro straniero) in applicazione della legge n. 218 del 1995 "...sussiste la giurisdizione italiana quando l'adottando è un minore in abbandono in Italia" (articolo 40, comma 5) e si applica la legge italiana quando è richiesta l'adozione di un minore "...idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo" (articolo 38), dal che discende la giurisdizione e competenza dei tribunali nazionali per questo tipo di procedura; tale procedura necessita dunque di un coordinamento da parte della Commissione per le adozioni internazionali che regolamenta e controlla l'operato degli enti italiani".
"L'attivazione della procedura indicata – sottolinea l’eletto all’estero – non comporta alcun onere per lo Stato italiano, mentre al contrario, secondo la relazione 2010 dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia sopra citata, (che richiama i dati ISTAT), la spesa sociale sostenuta dai comuni nell'anno 2006 per l'affidamento familiare e i collocamenti in comunità ammonta a circa 470 milioni di euro e - citando la relazione - "nessuna iniziativa sistematica è stata mai messa in campo a livello nazionale e in forma concordata con le Regioni e gli enti locali per avere un riscontro dei processi di esito di questi investimenti e dei lavori di cura che hanno sostenuto"".
Alla luce di tutte queste considerazioni, Di Biagio chiede di sapere "quali siano le ragioni della mancata attivazione della procedura finalizzata a consentire che i minori dichiarati adottabili dai tribunali italiani e non adottati in Italia siano adottati da parte di coppie residenti all'estero" e "quali siano le ragioni che ostano all'attivazione di tale procedura, considerato che l'accoglienza prolungata presso strutture temporanee - che in certi casi si protrae per l'intera infanzia e adolescenza di molti minori - è innanzitutto contraria al superiore interesse dei minori stessi e al loro diritto di vivere in famiglia ed è inoltre, paradossalmente, un peso per il bilancio degli enti locali". (aise)

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