mercoledì 4 maggio 2011

Elezioni amministrative 15 e 16 maggio

Come noto il 15 e 16 maggio prossimi in 11 province e in 1310 comuni si svolgeranno le elezioni amministrative, con un eventuale turno di ballottaggio il 29 e 30 maggio 2011. I cittadini italiani all’estero che vorranno partecipare al voto dovranno tornare in Italia: per loro sono previste agevolazioni di viaggio (ferroviario, via mare e autostradale), applicate dagli Enti e Società competenti nell’ambito del territorio italiano.

TRENO
Per i viaggi degli elettori provenienti dall’estero l’agevolazione è applicata su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione dell’autorità consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l’indicazione dell’agevolazione di viaggio spettante.
Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione del biglietto, il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.
In occasione del viaggio di ritorno l’elettore - sia residente in Italia che proveniente dall’estero - deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione. Le agevolazioni nel dettaglio sono sul sito www.trenitalia.com>Area Clienti>Condizioni di trasporto>Elettori.
MARE
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto marittimo interno, ha diramato alle società di navigazione concessionarie appartenenti al Gruppo Tirrenia (Tirrenia, Caremar, Siremar, Toremar e Saremar) le direttive per l’applicazione, nell’ambito del territorio nazionale, delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall’estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto.
In particolare:
- a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”; - nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la “tariffa residenti” ad eccezione dei casi in cui la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa di quella residenti.
L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio elettorale di sezione.
AUTOSTRADE
L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), ha comunicato l’adesione delle Concessionarie autostradali alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per i soli elettori italiani residenti all’estero, che verrà accordata secondo le consuete modalità, su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esenzione di tipo "aperto" sia per il viaggio di raggiungimento del seggio sia per quello di ritorno .
Pertanto, gli elettori residenti all’estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire delle agevolazioni di che trattasi, dovranno esibire, in occasione del viaggio di andata, direttamente presso il casello autostradale, idonea documentazione elettorale e un documento di riconoscimento, e, al ritorno, la tessera elettorale personale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.
Le agevolazioni in oggetto saranno accordate: per il viaggio di andata, a decorrere dalle ore 22 del 10 maggio 2011 per il primo turno di votazione e dalle ore 22 del 24 maggio 2011 per l’eventuale ballottaggio; per il viaggio di ritorno, dal giorno di inizio delle operazioni di voto fino alle ore 22 del 21 maggio 2011 per il primo turno di votazione e fino alle ore 22 del 4 giugno 2011 per l’eventuale ballottaggio. (aise)
VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Per i viaggi con i treni diretti internazionali, ad eccezione dei treni delle società Artesia (Francia-Italia) ed Elipsos (Spagna-Italia), di quelli da/per l’Est Europa (transito di Villa Opicina) e da/per la Germania, è prevista la riduzione del 60%, in 1^ e 2^ classe, sulla quota spettante a Trenitalia del prezzo di mercato relativo al viaggio da una delle stazioni estere ad una delle stazioni italiane o viceversa, servite dal treno internazionale.
Per il viaggio di proseguimento da una delle stazioni di fermata del treno internazionale alla sede del seggio elettorale, nel caso in cui venga effettuato:
1. con un treno a prezzo di mercato con assegnazione contestuale del posto (Espressi, IC, ICN, ES* City, ES* e AV) viene rilasciato all’estero un biglietto a tariffa “Italian Elector” da una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale alla stazione sede del Comune elettorale e viceversa;
2. con un treno senza assegnazione contestuale del posto (Regionale) il biglietto di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, deve essere acquistato in Italia presso le biglietterie ed agenzie di viaggio.
Per i viaggi con i treni Artesia si applica una riduzione del 60% sulla quota Trenitalia del prezzo di mercato Artesia. La riduzione non si applica ai viaggi effettuati in sistemazione VL singolo.
Per i collegamenti effettuati con i treni diretti notturni che collegano Germania e Italia, nel caso di acquisto presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche (DB) viene rilasciato un biglietto a data aperta, a tariffa chilometrica, fino al/dal confine italiano più l’eventuale supplemento letto o cuccetta ed in treno viene emesso dal personale di bordo Trenitalia, su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti, un biglietto di andata e ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servizio interno di cui al precedente CAPO II.
Per il viaggio di ritorno, previa esibizione della tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione e, a condizione che venga comprovata la residenza all’estero, l’elettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie, il biglietto internazionale a prezzo “Italian Elector” per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.
A) Validità del biglietto.
I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.
I biglietti di A/R per il viaggio di proseguimento in servizio interno devono essere rilasciati per effettuare il viaggio di andata al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso. In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro la chiusura del seggio e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.
Nel caso di partecipazione a due consultazioni successive i termini di cui sopra devono intendersi riferiti a ciascuna consultazione.
Nel viaggio di andata l’elettore deve esibire al personale di bordo, oltre al biglietto anche la documentazione elettorale prevista e nel viaggio di ritorno la tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione.
Le stazioni e le agenzie di viaggio dovranno astenersi dal rilasciare i biglietti quando sia prevedibile che l’elettore non possa raggiungere la sede elettorale in tempo utile per
partecipare all’elezione.
B) Modalità di emissione.
I biglietti a tariffa ridotta per elettori residenti all’estero vengono rilasciati su presentazione della tessera elettorale o della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto e riportante l’agevolazione di viaggio spettante.
Per gli elettori residenti all’estero non è prevista la possibilità di produrre l’autocertificazione in luogo della tessera elettorale.
Qualora la cartolina avviso sia sprovvista dell’apposito riquadro, riportante il tipo di agevolazione spettante all’elettore proveniente dall’estero, i punti vendita dovranno astenersi dal rilasciare i biglietti con le tariffe sopra riportate, in quanto nella fattispecie l’elettore ha diritto, ai sensi dell’art. 20 della Legge 459/01, al rimborso del 75% del prezzo del biglietto da parte del Consolato.
B.1. Elettori provenienti dall’estero sprovvisti di biglietto per il percorso Trenitalia.
Agli elettori provenienti dall’estero, muniti di biglietto a tariffa chilometrica (SCIC-NRT ex TCV) fino al confine e sprovvisti del biglietto per il percorso Trenitalia, deve essere rilasciato in treno, su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti, un biglietto valido per il viaggio di andata e ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servizio interno di cui al precedente CAPO II.
Per il viaggio di ritorno, previa esibizione della tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione e, a condizione che venga comprovata la residenza all’estero, l’elettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie, il biglietto internazionale a prezzo “Italian Elector” per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.
Gli elettori provenienti dall’estero, in possesso di biglietto fino alla stazione di arrivo del treno internazionale ma sprovvisti del biglietto per il viaggio di proseguimento fino alla stazione sede del Comune elettorale e viceversa, devono acquistare il biglietto di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, presso le biglietterie o agenzie di viaggio. Tale biglietto di A/R deve essere rilasciato per effettuare il viaggio di andata al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello
di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.
Per viaggiare sui treni del servizio nazionale (IC, ICN, Espressi, ES* City, ES*, AV e servizi cuccetta e vagone letto) gli elettori devono corrispondere il relativo cambio servizio a prezzo intero, calcolato rispetto alla tariffa 1/Espressi per la categoria di treno utilizzata.
Qualora la stazione sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l’arrivo del treno internazionale e la partenza del primo treno utile per il proseguimento fino alla stazione che serve il Comune elettorale non consenta l’acquisto del biglietto in stazione, il biglietto di A/R a tariffa elettori per il viaggio di proseguimento viene rilasciato in treno senza applicazione di soprattasse, a condizione che l’elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al treno internazionale utilizzato.
B.2. Elettori provenienti dall'estero che abbiano raggiunto l'Italia con altri mezzi.
a) emissione di biglietti per viaggi di andata e ritorno:
Agli elettori provenienti dall'estero giunti in una stazione di confine (sono considerate stazioni di confine anche tutte le località sede di aeroporto internazionale) con mezzi propri o con quelli di altri vettori, devono essere rilasciati biglietti di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale per viaggi di andata e ritorno da e per la stazione di confine fino alla stazione che serve il Comune sede elettorale, con la validità prevista per gli elettori provenienti dall’estero, purché siano in grado di comprovare la residenza all'estero ed esibiscano la documentazione elettorale prevista.
b) emissione di biglietti per il solo percorso di ritorno:
Agli elettori provenienti dall'estero, che abbiano raggiunto la località sede elettorale con mezzi propri o con quelli di altri vettori, possono essere rilasciati biglietti per il solo percorso di ritorno con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale per elettori fino ad una delle stazioni di confine (sono considerate stazioni di confine anche tutte le località sede di aeroporto internazionale) o fino ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale.
Per l’utilizzo del treno internazionale deve essere emesso un biglietto a tariffa “Italian Elector” da una delle stazioni di fermata del treno internazionale fino ad una delle stazioni estere servite dal treno stesso. Nel caso in cui l’elettore richieda il biglietto per una destinazione estera non servita dal treno diretto internazionale, deve essere emesso anche un biglietto o un tagliando di sezione per il percorso estero di proseguimento, sempre che ne sia possibile il rilascio.
I biglietti di cui sopra vengono emessi a condizione che l’elettore sia in grado di comprovare la residenza all'estero ed esibisca la tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione.

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